PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n. 606, e nell'articolo 1, commi 178, 179 e 180, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano alle domande di cessazione dal servizio, ricevute dalle amministrazioni in data anteriore al 28 settembre 1996. I militari interessati sono collocati in ausiliaria dalla data di cessazione dal servizio e in base alle norme vigenti anteriormente al 28 settembre 1996.
      2. Le competenti amministrazioni procedono con urgenza a regolarizzare la posizione pensionistica del personale interessato all'applicazione della disposizione di cui al comma 1 collocandolo nella categoria ausiliaria a decorrere dalla data di cessazione dal servizio.